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VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE (ART. 80, COMMA 4, D.LGS. 50/2016)

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) all’art. 1, commi da 986 a 988, ha modificato l’importo di cui all’art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, il cui omesso pagamento di imposte e tasse costituisce “grave violazione” ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 portandolo da 10.000 a 5.000 euro.
La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1 marzo 2018.
A tale disposizione le imprese dovranno prestare particolare attenzione sia in fase di gara che in fase di qualificazione SOA in relazione alla dichiarazione resa ai sensi del citato art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

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